Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: termine dilatorio stipula contratto

Questa Stazione appaltante ha aggiudicato un appalto di servizi mediante gara telematica sul mercato elettronico, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici per tale appalto, in quanto effettuato attraverso il mercato elettronico, è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni. Si chiede cortesemente in caso di eventuale ricorso da parte di altro concorrente. come comportarsi se la stipula del contratto è già avvenuta.

La scrivente stazione appaltante nella procedura di aggiudicazione, fa decorrere i termini di cui all'art. 32 comma 9 del dlgs 50/16, dalle comunicazioni ex art. 76 del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, oggetto di impugnazione. Alcune stazioni appaltanti invece fanno decorrere i termini per l'impugnazione dalla comunicazione ex art. 76 della proposta di aggiudicazione che secondo l'art. 204 comma 1 lett. b) del codice, è inammissibile in quanto è atto endoprocedimentale e pertanto privo di immediata lesività. Stessa posizione sembra assumere l'ANAC nel bando tipo 1/2017. Si chiede pertanto la conferma o meno che i termini per l'eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale debbano decorrere dal provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace in quanto produttivo di effetti lesivi nei confronti degli eventuali legittimati ad agire e non della proposta di aggiudicazione.

Si chiede se sia corretta la seguente interpretazione relativa alla corretta applicazione dello stand still: 1- non si applica per tutte le procedure sotto soglia comunitaria a prescindere che le stesse siano svolte col MEPA o meno; 2- non si applica per le procedure sopra soglia comunitaria gestite con mercati elettronici oppure sistemi dinamici di acquisizione quali lo SDAPA gestito da CONSIP; 3 - si applica alle procedure sopra soglia non gestite da mercati elettronici oppure da sistemi dinamici di acquisizione. È corretta l'interprerazione?